IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
In data 8 giugno 2001, il Legislatore Delegato ha emanato il D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche il "Decreto"), avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
Fino all'emanazione del Decreto, era normativamente escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale. Con l'introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui "societas delinquere non potest" ed è stato introdotto, a carico degli enti (di seguito, per brevità, anche collettivamente indicati come gli "Enti" e singolarmente come l"Ente"), un regime di responsabilità assimilabile aduna responsabilità penale che si affianca a quella della persona fisica che ha agito quale autore materiale del reato.
In particolare, affinché il reato commesso dalla persona fisica sia riconducibile - sotto il profilo oggettivo - all'Ente è necessario che:
- la persona fisica, autore materiale del reato appartenga - anche di fatto - all'Organizzazione dell'Ente o agisca in nome o per conto dello stesso;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'autore materiale del reato non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
A ben vedere, tuttavia, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'Ente medesimo, ovvero, individuare una forma di partecipazione soggettiva dell'Ente al reato commesso. ,
- In tal senso, sotto il profilo soggettivo, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:
- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire uno dei Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o per brevità "OdV" o anche "Organismo");
- il Reato Presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.
La responsabilità amministrativa dell'Ente, tuttavia, non è "legata" alla commissione di qualsivoglia reato, ma può essere eventualmente configurata solo in relazione ai c.d. Reati - Presupposto, ovvero, i reati espressamente richiamati dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006.
IL MODELLO DI IBERDROLA
- Sebbene l'adozione del Modello non sia obbligatoria IBERDROLA ha deciso - autonomamente - di conformarsi alle prescrizioni del Decreto e di procedere all'adozione di un proprio Modello ed alla nomina di un Organismo di Vigilanza e ciò, anche al fine di:
- ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui si ispira la propria attività;
- ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui si ispira la propria attività;
- prevenire e/o tempestivamente contrastare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.
- Il Modello di IBERDROLA è stato adottato con delibera degli Amministratori Congiunti ed è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".
- La "Parte Generale" illustra il modello di governance ed i sistemi organizzativi e di controllo interni adottati dalla Società, le procedure manuali ed informatiche che integrano i principali sistemi di gestione dell'area Amministrativa, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.
- La "Parte Speciale" contiene la descrizione della struttura dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, un elenco delle aree a rischio e dei presidi di controllo generici, nonché la mappatura delle aree a rischio reato identificate sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte da IBERCLIT. Inoltre, nella Parte Speciale sono indicati i principi comportamentali e i presidi organizzativi definiti dalla Società in ottica preventiva.
IL CODICE ETICO
Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione di un Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti.
La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato, con delibera degli Amministratori Congiunti, quale proprio Codice Etico il "Code of Ethics" definito dal Gruppo IBERDROLA (di seguito anche solo il "Code of Ethics"), con il quale quest?'ultimo ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le Società e organizzazioni allo stesso riconducibili, nell'ottica della cultura "preventiva" basata sul principio della "tolleranza zero" nei confronti della commissione di atti illeciti, che connota e distingue il Gruppo IBERDROLA.
Il Code of Ethics principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento a esso complementare.
Cliccando al seguente link potrete trovare e scaricare il Codice Etico della SocietàIL SISTEMA DISCIPLINARE
La Società considera essenziale il rispetto del Modello.
Sul presupposto che la violazione delle norme e delle misure imposte dalla Società ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231 lede il rapporto di fiducia instaurato con la stessa, e in ottemperanza all'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto 231, la Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis lettera d) del Decreto 231, il Sistema Disciplinare prevede (tra l'altro) specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela predisposte dalla Società in favore dei soggetti che presentino, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni in mala fede ovvero segnalazioni false e prive di fondamento con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare, o altrimenti arrecare pregiudizio a uno o più dipendenti della Società o al Gruppo IBERDROLA.
Cliccando al seguente link potrete trovare e scaricare il Sistema Sanzionatorio adottato da IBERDEROLACANALI DI SEGNALAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE
- La Società ha attivato i seguenti canali di comunicazione:
- modulo elettronico:
- a disposizione dei dipendenti sulla intranet aziendale
- a disposizione degli agenti sulla pagina web della società al seguente indirizzo: https://www.iberdrola.com/suppliers/contribution-sustainability/suppliers-code-ethics/mailbox
- via e-mail all'indirizzo complianceitalia@iberdrola.com
- posta ordinaria - all'attenzione dell'OdV - presso la sede della Società.
I canali innanzi richiamati sono da intendersi alternativi e possono essere utilizzati al fine di segnalare, in modo confidenziale e anonimo, condotte idonee ad integrare una violazione del Sistema di Corporate Governance e/o atti illeciti e/o, comunque, una violazione delle regole stabilite nel Code of Ethics del Gruppo IBERDROLA nonché nel Modello.
- Il sistema di segnalazione implementato dalla Società, fatti salvi eventuali obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede, garantisce:
- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni.
- A tal fine, l'OdV e/o gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a:
- rivelare l'identità del segnalante solo previo consenso scritto da parte di quest'ultimo o quando la conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato,
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della Segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e sia possibile la successiva associazione della segnalazione alla identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- la tutela del segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione. A tal fine, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.
Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al Sistema Disciplinare previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.