ENERGIA ELETTRICA
Le forniture di energia elettrica sono soggette:
All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito può trovare le informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
1. Esclusioni / esenzioni dal campo di applicazione dell?accisa - Art. 52, commi 2 e 3 TUA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:
- Utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nel processi metallurgici (*) classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della "nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO
- Impiegata nei processi mineralogici (*) classificati con le lettere DI 26 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO
- Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cul costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza presente nei prossimi punti.
2. Non applicazione delle accise per Clienti "Soggetti Obbligati" ai fini fiscali - Art. 53 TUA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:
- Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
- Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri
- Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
Come ottenerle?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto, occorre stabilire quali delle due istanze disponibili è oppor tuno presentare.
Clienti aventi utilizzi di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, quali per l'appunto usi assogget tati ed usi esclusi oppure esenti, con potenza disponibile inferiore a 200kW, devono utilizzare il modello denominato "Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative all'uso dell'energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza disponibile NON superiore a 200Kw". Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Iberdrola Clienti Italia al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, al fine di convenire direttamente con l'Ufficio il canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (come stabilito dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).
Nel caso in cui nell'impianto si abbia un impiego promiscuo di energia elettrica e una potenza disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi fuori dal campo di applicazione, Clienti devono provvedere ad avanza re opportuna istanza direttamente all'Ufficio delle Dogane competente per il territorio; successivamente devono anche attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del Testo Unico delle Accise).
I clienti, invece, aventi un unico utilizzo di energia elettrica, per il quale, secondo la normativa vigente, è prevista un'esclusione o un'esenzione, non essendo in questo caso presenti impieghi promiscui, devono utilizzare il modello denominato "Modello per Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative all'uso di energia elettrica
per Clienti con impiego TOTALMENTE ESENTE O TOTALMENTE ESCLUSO dal campo di applicazione delle accise". Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Iberdrola Clienti Italia al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il riconoscimento dell'agevolazione.
3. Altre esenzioni da accisa - Art. 17 TUA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 53 regolamenta i soggetti obbligati. Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d'imposta, ovvero:
- I soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (indicati come venditori);
- Gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- I soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) limitatamente al consumo di detta energia.
Il comma 2 dell'art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi ha la facoltà di diventarlo su richiesta, ovvero:
- I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW:
- I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
Ai soggetti obbligati e' rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, una licenza di esercizio o un'autorizzazione, ove è attributo uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).
La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l'applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l'energia elettrica acquistata.
Come ottenere la NON applicazione dell'accisa?
Il Cliente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello denominato "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'uso dell'energia elettrica del clienti Soggetti Obbligati" e provvedere ad allegare necessariamente una copia della licenza di esercizio o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per il territorio.
4. Applicazione di aliquota I.V.A. ridotta
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modi fiche ed integrazioni.
Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all'art. 16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l'applica zione di un'aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, fra i quali l'energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
- Imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento):
- imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asılı, case di riposo, conventi, orfanotron, bretotroh, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E).
- soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione
Come ottenerla?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell'istanza - dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.
5. Non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare
Chi ne ha diritto?
Esportatori abituali
Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, infatti, è necessario che l'ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E' ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività d'impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione" - primo com ma, lettere a) e b), all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"; all'art. 9 "Servizi interna zionali connessi agli scambi internazionali", del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- Organizzazioni Internazionali,
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
- Forniture dello Stato della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- Imprese di cul al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (impre se estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
GAS NATURALE
Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione sono sottopos te:
- All'Accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
- Alle addizionali regionali all'Accisa (cosidette A.R.I.S.G.A.M. come istituite da L..14/06/1990 n.158 e successivo D.Lgs. 21/12/1990 n. 398), con aliquote differenziate a seconda della Regione ove è assicurata la fornitura;
- Ad un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'Accisa per le utenze esenti dalle Accise;
- All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato i del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
1. Riduzioni sulle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:
- Nel settore della distribuzione commerciale;
- Nel settore alberghiero;
- Negli esercizi di ristorazione;
- Negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- Nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
- Nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
- Nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e segg.);
- Nei poliambulatori privati di fisioterapia.
- Negli enti fiera
Godono inoltre di una specifica alíquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all'aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell'addizionale regionale( ARISGAM) e da quella sostitutiva le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti cosiddetti "usi istituzionali").
2. Esclusioni dal campo di applicazione delle Accise e delle addizionali regionali;
Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l'altro, l'articolo 21 del "Testo Unico delle Ac - cise", dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi meta llurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", recepita in Italia dalla "classificazione ATECO") non è sottoposto all'applicazione dell'accisa e delle relative addizionali regionali. Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza (istanza "Usi esclusi"), consultabi le, in formato Acrobat, a fondo pagina.
Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all'art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all'applicazione dell'Accisa e delle relative Addizionali Regionali.
3. Esenzioni dalle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
Chi ne ha diritto?
Tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l'esenzione, l'agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l'esclusione dall'Accisa.
4. Applicazione di aliquota I.V.A. ridotta;
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modi fiche ed integrazioni.
Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all'art. 16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l'applica zione di un'aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, fra i quali l'energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
- Imprese di cui alla tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dat decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
- Imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- Soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)
- soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
5. Non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare.
Chi ne ha diritto?
- Esportatori abituali Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, infatti, è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E’ ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all’art. 8 “Cessioni all’esportazione” - primo comma, lettere a) e b), all’art. 8-bis “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”; all’art. 9 “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
- Organizzazioni Internazionali;
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.);
- Forniture dello Stato della Citta’ del Vaticano e della Repubblica di San Marino;